argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Secondo la Corte di giustizia (6 ottobre 2022, C-436/21, flightright GmbH (Trasporto aereo da Stoccarda a Kansas City), l’art. 2, lett. h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «volo in coincidenza» comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 di detto regolamento