argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con ordinanza di rinvio del 13 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione dell’interpretazione del principio fondamentale del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come interpretato, in relazione all’analogo art. 4, del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Grande Stevens, del doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) previsto dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF) in materia di abusi di mercato (artt. 185 e 187 ter, come modificati a seguito della l. 18 aprile 2005, n. 62, in attuazione della direttiva 2003/6/CE sul Market Abuse) e non escluso dall’art. 649 c.p.p., che limita l’applicazione del principio in parola al solo ambito penale (nel caso di specie, si trattava di una pesante sanzione amministrativa irrogata a un imprenditore per l’illecito di manipolazione del mercato ai sensi dell’art. 187-bis del TUF, illecito sottoposto contemporaneamente, in applicazione dell’art. 185 dello stesso TUF, a procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento definitiva).
Si ricorda che l’attuale ordinanza della Cassazione segue di pochi mesi la sentenza 12 maggio 2016, n. 102, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tre questioni di legittimità costituzionale promosse sempre dalla Corte di Cassazione sulla stessa normativa interna, rilevando, in particolare, come il giudice remittente avesse omesso di sciogliere i dubbi “quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e i principi del diritto dell'Unione europea - sia in ordine all’eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l'interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e quella adottata nell'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l'effettività, l'adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni residue - dubbi che dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata”.