argomento: Normativa - Unione Europea
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Con una decisione del 28 novembre 2022 (decisione (UE) 2022/2332, GUUE L 308 del 29 novembre, p. 18) il Consiglio ha inserito la violazione delle misure restrittive dell’Unione tra le sfere di criminalità elencate nell’art. 83, par. 1, 2° comma, TFUE, rispetto alle quali l’Unione può “stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni”. Il Consiglio lo ha fatto utilizzando la clausola passerella semplificata contenuta nel 3° comma dello stesso paragrafo, secondo la quale il Consiglio può adottare decisioni che individuano “altre sfere di criminalità” rispetto a quelle previste dal 2° comma.
Il passo è stato compiuto, sulla spinta anche dell’aggressione russa all’Ucraina, per garantire una più efficace attuazione della politica dell’Unione sulle misure restrittive, perché il fatto che gli Stati membri dispongano di definizioni e sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive dell’Unione nel quadro dei loro rispettivi diritti nazionali contribuisce a livelli diversi di esecuzione delle sanzioni, a seconda dello Stato membro in cui viene perseguita la violazione, ostacolando l’applicazione coerente della politica dell’Unione sulle misure restrittive.