argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con un comunicato del 12 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha reso noto che una sua recente sentenza ha stabilito l'illegittimità dell’art. 4, co. 1 e 11, legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l’illegittimità è stata limitata perché l’illecito comunitario è stato cancellato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.
Tale legge è stata infatti adottata a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al caso Mascolo (cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13), che ha accertato la contrarietà della normativa italiana alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che autorizza il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.