argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con l’ordinanza del 7 dicembre 2022, causa T-709/21, WhatsApp Ireland Ltd c. Comitato europeo per la protezione dei dati, il Tribunale dell’Unione si è pronunciato per la prima volta su una domanda di annullamento della decisione vincolante del 28 luglio 2021 adottata sulla base del RGPD dal Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD), a seguito di una richiesta dell’autorità di controllo irlandese. Successivamente alla ricezione di tale decisione, l’autorità di controllo irlandese aveva adottato una decisione finale, in cui dichiarava che WhatsApp aveva violato talune disposizioni del RGPD e le imponeva misure correttive e sanzioni amministrative.
Pronunciandosi in sezione ampliata, il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso di WhatsApp per l’annullamento della decisione del CEDP, in quanto lo stesso non è diretto avverso un atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE e WhatsApp non è direttamente interessata dalla decisione impugnata. Secondo il Tribunale, infatti, la decisione impugnata non modifica, di per sé, la situazione giuridica di WhatsApp, in quanto, a differenza della decisione finale dell’autorità di controllo irlandese, non è una decisione direttamente opponibile a WhatsApp, essendo un atto preparatorio in un procedimento destinato a concludersi con l’adozione di una decisione finale di un’autorità di controllo nazionale di cui detta impresa è destinataria.
Il Tribunale ha poi precisato che la validità della decisione impugnata può essere esaminata dal giudice nazionale dinanzi al quale sia stata impugnata la successiva decisione finale, conclusiva del procedimento e adottata a livello nazionale.