argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Rispondendo a un rinvio pregiudiziale del TAR Puglia (sez. di Lecce) con una sentenza del 20 aprile 2023 (causa C‑348/22, AGCM c. Comune di Ginosa), la Corte di giustizia ha escluso che vi sia alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno alla luce dell’art. 94 TCE (attuale art. 115 TFUE). Ma essa ha soprattutto precisato che l’art. 12, par. 1 e 2, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che:
- esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.
- esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune interessato.
- l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali all’ottenimento di una tale concessione, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.
- la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.