Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/06/2016 - Nuova e definitiva sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda dell’affidamento della realizzazione della Cittadella giudiziaria di Bari

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Con la sentenza n. 11 del 9 giugno 2016 il Consiglio di Stato mette la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria che l’aveva visto pronunciarsi ben quattro volte su una controversia tra la società di costruzioni Pizzarotti e il Comune di Bari (in ragione di tre sentenze di ottemperanza di una prima sentenza del 2007 favorevole alla ricorrente), controversia relativa all’affidamento a quest’ultima, apparentemente a titolo di locazione di cosa futura, della realizzazione della Cittadella giudiziaria di Bari. La vicenda, che è anche oggetto di una procedura d’infrazione della Commissione per violazione delle regole europee in materia di appalti di lavori (2012/4000, tuttora aperta a livello di parere motivato), è stata altresì oggetto da ultimo, su richiesta proprio del Consiglio di Stato, di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione (sentenza 10 luglio 2014, causa C-213/13), che ha negato la compatibilità comunitaria dell’affidamento di cui sopra, e a seguito della quale il Consiglio di Stato è ritornato, con la sentenza qui allegata, sul suo precedente giudicato, favorevole invece alle pretese della Pizzarotti.

In particolare, ricordando che le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, con questa quinta pronuncia, che la sentenza di Lussemburgo del luglio 2014 sia “equiparabile a una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica”, con la conseguenza che “la prevalenza della regola sopravvenuta (rispetto al tratto di rapporto non coperto dal giudicato) si impone già in base ai comuni principi (sopra richiamati) che regolano secondo il diritto nazionale il rapporto tra giudicato e sopravvenienze”. E del resto, “a prescindere … dalla questione se il giudicato sia intangibile anche quando risulta contrario al diritto euro-unitario (questione … non direttamente rilevante nella fattispecie), deve, comunque, evidenziarsi come sia già, invece, presente nel nostro ordinamento il principio che impone al giudice nazionale di adoperarsi per evitare la formazione (o la progressiva formazione) di un giudicato anticomunitario o, più in generale, contrastante con norme di rango sovranazionale cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione”.