argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 16 marzo 2023 (C-174/21, Commissione c. Bulgaria (Duplice inadempimento – inquinamento da PM10)) la Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto dalla Commissione contro la Bulgaria, ai sensi dell’art. 260, par. 2, TFUE, per la mancata esecuzione della sentenza con cui la stessa Corte aveva accertato nel 2017 (sentenza del 5 aprile 2017, C 488/15, Commissione c. Bulgaria) l’inosservanza da parte della stessa Bulgaria degli obblighi imposti dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria (Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), la quale impone agli Stati membri di rispettare valori limite di concentrazione di taluni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente ed esige che, in caso di superamento, gli Stati predispongano piani per la qualità dell'aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Secondo la Corte, infatti, nella lettera di messa in mora ex art. 260, par. 2, TFUE inviata alla Bulgaria il 19 novembre 2018, la Commissione non ha affermato né dimostrato con sufficiente chiarezza che, nel frattempo, la sentenza del 2017 con la quale era stato accertato il primo inadempimento non è stata ancora eseguita.