Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/05/2023 - Un’impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su un terzo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (11 maggio 2023, C‑155/22, RE c. Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld) l’art. 22 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale una persona che fa sorgere la sua responsabilità penale per le infrazioni commesse presso un’impresa di trasporti su strada e la cui condotta è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’onorabilità di tale impresa può designare una persona quale incaricato responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, e trasferire così a quest’ultima persona la responsabilità penale per le infrazioni a tali disposizioni del diritto dell’Unione, qualora il diritto nazionale non consenta di tener conto delle infrazioni così imputate a detto incaricato al fine di valutare se detta impresa soddisfi il requisito di onorabilità.