argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi il 17 maggio 2023 (C‑176/22, BK, ZhP) su un rinvio pregiudiziale dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 23 del suo Statuto deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.