Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/05/2023 - Stato di diritto: l’organo responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici deve essere indipendente e imparziale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sentenza pronunciata l’11 maggio 2023, causa C‑817/21, R.I. c. Inspecţia Judiciară, N.L., in risposta a un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 2 e l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella rumena che conferisce al direttore di un organo competente a condurre le indagini e ad esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei giudici e dei procuratori il potere di adottare atti regolamentari e individuali, relativi, in particolare, all’organizzazione di tale organo, alla selezione dei suoi agenti, alla loro valutazione, allo svolgimento delle loro attività o, ancora, alla nomina di un vice direttore, allorché, in primo luogo, tali agenti e tale vice direttore sono gli unici competenti a condurre un’indagine disciplinare nei confronti di tale direttore, in secondo luogo, la loro carriera dipende, in larga misura, dalle decisioni di detto direttore e, in terzo luogo, il mandato di detto vice direttore terminerà contemporaneamente a quello dello stesso direttore. Ciò, quanto meno, qualora tale normativa non sia concepita in modo tale da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio, nei singoli, quanto all’utilizzo delle prerogative e delle funzioni di tale organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici e di detti procuratori o di controllo politico di tale attività.