Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/03/2019 - La frontiera interna di uno Stato membro sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera non può essere equiparata ad una frontiera esterna ai sensi della direttiva rimpatri

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In risposta a un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, la Corte di giustizia (19 marzo, C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales c. Abdelaziz Arib) ha precisato che, secondo la sua giurisprudenza, la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (c.d. direttiva rimpatri), deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di Paesi terzi che versino in situazione di soggiorno irregolare dall’ambito di applicazione di detta direttiva per il solo motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna. Né tale conclusione può ritenersi modificata dal ripristino da parte di uno Stato membro dei controlli di frontiera alle sue frontiere interne. A tale riguardo, la Corte ha pertanto sottolineato come non si debba distinguere, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva rimpatri, la situazione di un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano stati ripristinati o meno i controlli a detta frontiera.

La Corte ha inoltre rilevato che dal codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone) risulta che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera da parte di uno Stato membro non è equiparabile ad una frontiera esterna, ai sensi del medesimo codice. Infatti, secondo le disposizioni di questo, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda. Il codice si limita a prevedere che, in caso di ripristino da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano soltanto le disposizioni di detto codice relative alle frontiere esterne che siano pertinenti. La Corte ha concluso, quindi, che la formulazione stessa del codice frontiere Schengen osta a che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli venga equiparata ad una frontiera esterna.