Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/02/2019 - Il diritto dell'Unione non richiede che una persona eserciti un’attività professionale subordinata in uno Stato membro al fine di beneficiarvi di prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con un rinvio pregiudiziale del 15 maggio 2017, la High Court irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che l’ammissibilità di una persona – i cui figli risiedono in un altro Stato membro – a prestazioni familiari nello Stato membro in cui essa risiede richieda che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in quest’ultimo Stato membro o che detto Stato le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

Nella sua sentenza 7 febbraio 2019 (C-322/17, Eugen Bogatu c. Minister for Social Protection), la Corte di giustizia ha risposto, in primo luogo, che il suddetto regolamento enuncia che una persona ha diritto a prestazioni familiari, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Esso non richiede quindi che tale persona, per aver diritto alle prestazioni familiari, disponga di uno status specifico, e, in particolare, dello status di lavoratore subordinato. La Corte ha quindi concluso che l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente per i figli residenti in un altro Stato membro non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata nel primo Stato membro, né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.