argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 23 gennaio 2019 (C-430/17, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV), pronunciata su rinvio del Bundesgerichtshof tedesco, la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 6, par. 1, lett. h), e l’art. 8, par. 4, della direttiva 2011/83 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il contratto tra un consumatore e un professionista sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato di visualizzazione delle informazioni e qualora sussista il diritto di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, sul mezzo in questione e prima della conclusione del contratto, le informazioni relative alle condizioni, al termine e alle modalità di esercizio di detto diritto. In un caso del genere, tale professionista deve fornire al consumatore il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della suddetta direttiva attraverso un’altra fonte, in un linguaggio semplice e comprensibile.