Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/01/2019 - Sentenza della Corte di giustizia sul risarcimento danni in caso di aiuti non notificati nel quadro del Fallimento Traghetti del Mediterraneo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di cassazione nell’ambito di una controversia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (FTDM), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno che detta società avrebbe subìto a causa della concessione, durante gli anni dal 1976 al 1980, di sovvenzioni a favore della Tirrenia di Navigazione SpA, la Corte di giustizia ha affermato il 23 gennaio 2019 (C-387/17), che sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui si trattava nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, secondo la Corte, poiché dette sovvenzioni sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’allora art. 93 del Trattato CEE (attuale art. 108 TFUE), gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In particolare, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, "il principio della certezza del diritto non consente d’imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’art. 15, par. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art.[108 TFUE]".