Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/01/2019 - La concessione, in Austria, di un giorno festivo retribuito il venerdė santo ai soli lavoratori appartenenti a talune Chiese costituisce una discriminazione fondata sulla religione vietata dal diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 22 gennaio 2019 (C-193/17, Cresco Investigation GmbH c. Markus Achatzi) la Corte di giustizia ha dichiarato che una normativa nazionale, come quella austriaca che è stata all’origine del rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte suprema (Oberster Gerichtshof) di Vienna, in virtù della quale, da un lato, il venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune Chiese cristiane e, dall’altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un’indennità complementare, costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione, incompatibile con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. E una siffatta normativa non può essere giustificata quale misura necessaria alla prevenzione dei diritti e delle libertà altrui né quale misura specifica diretta a compensare svantaggi correlati alla religione.

Di conseguenza, ha concluso la Corte, finché l’Austria non avrà modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l’obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto a un giorno festivo il venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.