argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 13 dicembre 2018 (C-492/17, Südwestrundfunk c. Tilo Rittinger e a.), la Corte di giustizia ha affermato che la sostituzione del canone radiotelevisivo (che era dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisivo) con il contributo radiotelevisivo (che è dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali) non configura una modifica sostanziale del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania. Pertanto, non era necessario che essa fosse notificata in quanto modifica di un aiuto di Stato esistente alla Commissione (che aveva già ritenuto, nel 2007, che il canone radiotelevisivo dovesse essere qualificato quale aiuto esistente).
La Corte ha inoltre dichiarato che le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non ostano a che un’emittente radiotelevisiva pubblica disponga di poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali può procedere essa stessa all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo. Ciò non solo perché le prerogative di cui trattasi erano state prese in considerazione dalla Commissione in sede di esame del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania nel 2007, rimanendo da allora immutate; ma anche perché simili prerogative sono inerenti alle missioni di servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive pubbliche.