argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza dell’11 dicembre 2018 la Corte di giustizia, in Grande sezione, si è pronunciata in merito al caso Heinrich Weiss e a. (causa C-493/17), dichiarando che il programma PSPP della BCE sull’acquisto di titoli del debito pubblico sui mercati secondari non viola il diritto dell’Unione.
Nel marzo 2015 la BCE ha adottato un programma inteso all’acquisto di titoli del debito sovrano sui mercati secondari 1 (programma PSPP), allo scopo di ritornare a un tasso di inflazione prossimo al 2%, il quale prevede che ciascuna banca centrale nazionale acquisti titoli idonei provenienti da emittenti pubblici statali, regionali o locali del proprio Paese, in base allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.
Vari gruppi di soggetti privati hanno proposto ricorso di costituzionalità al Bundesverfassungsgericht, ritenendo che le decisioni adottate dalla BCE (decisione (UE) 2015/774, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100) non rispettassero la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, non rientrando nel mandato della BCE, e che violassero il divieto di finanziamento monetario.
La Corte di giustizia, interrogata in merito alla validità di tali decisioni dal giudice costituzionale tedesco, ha invece dichiarato la validità del programma PSPP. Ciò in quanto detto programma rientra nel settore della politica monetaria per la quale l’Unione dispone di una competenza esclusiva per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, e rispetta il principio di proporzionalità. Inoltre, la Corte ha accertato che il programma PSPP non viola il divieto di finanziamento monetario, il quale vieta al SEBC di concedere qualsiasi forma di credito ad uno Stato membro; che l’attuazione del programma non equivale all’acquisto di titoli sui mercati primari e non produce l’effetto di sottrarre gli Stati membri all’incitamento a condurre una sana politica di bilancio.