Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/12/2018 - I titoli universitari conseguiti nell'ambito di corsi di laurea svolti in parte contemporaneamente devono essere riconosciuti in modo automatico in tutti gli Stati membri qualora risultino soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In risposta a un rinvio pregiudiziale del Consiglio si Stato, la Corte di giustizia ha dichiarato (6 dicembre 2018, causa C-675/17, Ministero della Salute c. Hannes Preindl) che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, da un lato, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni professionali e, dall’altro, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno. Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.

La Corte ha anche precisato che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso di specie l’Austria), e non allo Stato membro ospitante (nel caso di specie l’Italia), far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti. Il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione, quale quello previsto dalla direttiva 2005/36, sarebbe infatti gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare tali titoli.