argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale del Consiglio si Stato, la Corte di giustizia ha dichiarato (6 dicembre 2018, causa C-675/17, Ministero della Salute c. Hannes Preindl) che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, da un lato, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni professionali e, dall’altro, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno. Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
La Corte ha anche precisato che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso di specie l’Austria), e non allo Stato membro ospitante (nel caso di specie l’Italia), far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti. Il sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione, quale quello previsto dalla direttiva 2005/36, sarebbe infatti gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare tali titoli.