argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sua sentenza del 4 dicembre 2018, (C-378/17, Minister for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána c. Workplace Relations Commission) la Corte di giustizia ha precisato che il diritto dell’Unione, e, in particolare, il principio del primato dello stesso, dev’essereinterpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella irlandese, secondo la quale un organismo nazionale, come la Workplace Relations Commission (Commissione per le relazioni professionali), istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del principio di nondiscriminazione in materia di occupazione e di lavoro, come concretizzato dalla direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non è competente a decidere di disapplicare una norma di diritto nazionale contraria al diritto dell’Unione. Dal principio del primato del diritto dell’Unione discende infatti, che gli organismi incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, il diritto dell’Unione, hanno l’obbligo di assumere tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena efficacia di tale diritto, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione o giurisprudenza nazionali che siano contrarie a tale diritto. Ciò implica che, per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, detti organismi non devono chiedere né attendere la previa soppressione di una siffatta disposizione o giurisprudenza in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.