Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/11/2018 - La normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare un'attività di conservazione di urne cinerarie è contraria al diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Richiesta in via pregiudiziale dal TAR Veneto, il 14 novembre 2018 la Corte di giustizia ha affermato (causa C-342/17, Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia c. Comune di Padova)che il principio di libertà di stabilimento, sancito dall’art. 49 TFUE osta ad una normativa, come quella adottata nel 2015 dal Comune di Padova, che esclude espressamente che l’affidatario di un’urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un’impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare tali urne fuori dell’ambito domestico.

Prima di pronunciarsi su merito, però, la Corte ha rilevato che la domanda pregiudiziale era da ritenersi ricevibile, pur se riguardante una controversia di carattere puramente interno, perché una controversia di tale tipo, per quanto veda opposti cittadini di uno stesso Stato membro, presenta un elemento di collegamento con l’art. 49 TFUE, tale da rendere l’interpretazione di detta disposizione necessaria per dirimere la lite, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a detti cittadini gli stessi diritti di cui beneficerebbero i cittadini di altri Stati membri, posti nella stessa situazione, in forza del diritto dell’Unione. Orbene, la legge italiana che il TAR dichiara di dover applicare nel caso di specie dispone che «[n]ei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea».

Quanto invece al merito la Corte ha ritenuto che la restrizione alla libertà di stabilimento posta in essere dalla normativa comunale contestata non fosse giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia.