Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/11/2018 - Sul distacco di cittadini croati e di paesi terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Rispondendo a un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) austriaco, la Corte di giustizia ha affermato (14 novembre 2018, causa C-18/17, Danieli e a. c. Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice) che gli artt. 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, par. 2, dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del TUE, del TFUE e del Trattato Euratom devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro può legittimamente restringere, per mezzo dell’imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell’art. 1, par. 3, lett. c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest’ultima impresa nel primo Stato membro.

Inoltre, secondo la Corte, alla luce dei citati articoli del TFUE uno Stato membro non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro (nella specie l’Italia), da un’impresa anch’essa stabilita in quest’altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.