Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/11/2018 - La Corte di giustizia annulla la decisione con cui la Commissione ha rinunciato a ordinare il recupero di aiuti illegali concessi dall’Italia a enti religiosi o non commerciali sotto forma di esenzione dall'ICI, dichiarando ricevibile il ricorso presentato da soggetti concorrenti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi per la prima volta sul punto (6 novembre 2018 cause riunite C-622/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl c. Commissione, C-623/16 P, Commissione c. Scuola Elementare Maria Montessori Srl, e C-624/16 P, Commissione c. Pietro Ferracci) nel quadro dell’impugnazione di due sentenze del Tribunale dell’Unione del 15 settembre 2016 (T-220/13 e T-219/13) riguardanti la decisione della Commissione sull’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili («ICI») concessa dall’Italia agli enti religiosi o non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) (decisione 2013/284/UEdella Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)]), la Corte di giustizia ha dichiarato la ricevibilità – sulla base dell’art. 263, co. 4°, terza parte, TFUE – dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione la quale dichiari che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati, rilevando che una decisione del genere i) è un «atto regolamentare», ossia un atto non legislativo di portata generale, che ii) riguarda direttamente i ricorrenti e iii) non comporta alcuna misura d’esecuzione nei loro confronti.

Quanto invece al merito dell’impugnazione, la Corte ha concluso che, sebbene la Commissione non possa imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione come quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, tale impossibilità può ritenersi che sussista in maniera obiettiva e assoluta, unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall’altro, l’assenza di modalità alternative di recupero. Non avendo nel caso di specie la Commissione dimostrato l’impossibilità assoluta di detto recupero, la Corte ha pertanto annullato le sentenze del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’ICI e ha annullato, di conseguenza, la decisione del 2012 della Commissione.