Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/11/2018 - Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (sentenze 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal c. Bauer e Volker Willmeroth c. Martina Broßonn, nonché causa C-619/16, Sebastian W. Kreuziger c. Land Berlin, e causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV c. Tetsuji Shimizu), l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli stessi articoli ostano altresì a una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria.

Nel caso in cui sia impossibile interpretare tali normative in modo da garantirne la conformità agli articoli sopra citati, il giudice nazionale deve disapplicarle e assicurarsi che sia garantita un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate e non godute. Questo obbligo

grava sul giudice nazionale sulla base dell’art. 7 della direttiva 2003/88 e dell’art. 31, par. 2, della Carta se la relativa controversia intercorre con un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica, e sulla base della seconda di queste disposizioni se la controversia ha luogo invece con un datore di lavoro che ha la qualità di privato.