argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 4 ottobre 2018 (causa C-56/17, Fathi) la Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda di rinvio pregiudiziale originata dal caso di un cittadino iraniano di origine curda che si era visto respingere la domanda di protezione internazionale fondata sulla persecuzione di cui sarebbe stato vittima da parte delle autorità iraniane per motivi religiosi e, in particolare, per via della sua conversione al cristianesimo. Infatti il Tribunale amministrativo di Sofia, dinanzi al quale il sig. Fathi aveva presentato domanda di annullamento della decisione di diniego della protezione internazionale, aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi, tra le altre questioni, sugli artt. 9 e 10 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. La Corte ha chiarito che costituisce atto di persecuzione, ai sensi dell’art. 9 della direttiva, il divieto, sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del paese d’origine del richiedente protezione internazionale purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di detto paese impongano effettivamente, nella prassi, sanzioni di questo tipo. Inoltre, la Corte ha riconosciuto che un richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce l’esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione non è tenuto, al fine di comprovare le proprie affermazioni relative al suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti della nozione di «religione» ex art. 10 della direttiva 2011/95. Tuttavia, il richiedente è tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette affermazioni, presentando elementi che consentano all’autorità competente di assicurarsi della loro veridicità.