argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il Protocollo sulle sedi delle istituzioni allegato ai Trattati prevede che “[i]l Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio”. Nel caso del bilancio per il 2017, tuttavia, le discussioni, la votazione e l’adozione si sono avute in occasione di una tornata plenaria aggiuntiva del Parlamento che si è tenuta a Bruxelles nei giorni 30 novembre e 1º dicembre 2016. In conseguenza di ciò la Francia ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia contro il Parlamento europeo, sostenendo che ciò sarebbe dovuto intervenire nel corso di una tornata plenaria ordinaria del Parlamento a Strasburgo.
Nella sua sentenza del 2 ottobre 2018 (causa C-73/17, Francia c. Parlamento), la Corte ha però osservato che, se certamente il Parlamento è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria Strasburgo, tale obbligo risultante dal Protocollo sulle sedi delle istituzioni non costituisce un ostacolo a che il bilancio annuale venga discusso e votato in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, qualora ciò sia richiesto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio. Spetta al Parlamento procedere a tale conciliazione, per la quale esso dispone di un potere discrezionale scaturente dalle esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio. E, secondo la Corte, il presidente del Parlamento non ha commesso alcun errore di valutazione constatando, nel corso della medesima tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, che il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2017 era definitivamente adottato.