Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/10/2015 - Affidamenti in house e requisito della “attività prevalente”. Un recente rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Chiamato a pronunciarsi per riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 929/2014 relativa all'affidamento in house da parte del Comune di Sulmona del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, il Consiglio di Stato ha rimesso il 20 ottobre 2015 alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione del requisito della “attività prevalente” svolta a favore degli enti affidanti, quale requisito della sussistenza di una relazione in house tra questi e la società affidataria. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di chiarire, anche alla luce della disciplina dell’in house per la prima volta dettata in via normativa dalle direttive 2014/23/UE(art. 17), 2014/24/UE (art. 12) e 2014/25/UE, che compongono il c.d. nuovo pacchetto appalti:

a) «se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento all’attività imposta da un’amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci»; e

b) «se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del c.d. controllo analogo».