argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht tedesco (Corte federale del lavoro) riguardante l’interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che vieta, in linea di principio, che un lavoratore sia discriminato in funzione della sua religione o delle sue convinzioni personali, pur consentendo, a certe condizioni, alle chiese e alle altre organizzazioni la cui etica sia fondata sulla religione o le convinzioni personali di chiedere ai loro dipendenti un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti della propria etica, la Corte di giustizia ha affermato l’11 settembre 2018 (C-68/17, IR c. JQ) che il licenziamento di un primario cattolico da parte di un ospedale cattolico per aver contratto un secondo matrimonio dopo un divorzio può costituire una discriminazione fondata sulla religione, vietata dalla direttiva.
Per quanto riguarda la problematica legata al fatto che una direttiva dell’Unione non ha, in linea di principio, effetto diretto tra privati ma richiede una trasposizione nel diritto nazionale, la Corte ricorda che spetta ai giudici nazionali interpretare il diritto nazionale che traspone la direttiva per quanto possibile conformemente a quest’ultima.
Nel caso in cui risultasse impossibile interpretare il diritto nazionale applicabile (nella fattispecie, la legge generale tedesca sulla parità di trattamento) in maniera conforme alla direttiva sulla parità di trattamento come interpretata dalla Corte nella sentenza odierna, la Corte precisa che un giudice nazionale, investito di una controversia tra due privati, deve disapplicare il diritto nazionale.
La Corte afferma a tale riguardo che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione ora sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed è di per sé sufficiente a conferire ai privati un diritto invocabile come tale nell’ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione.