argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi su un ricorso della Commissione contro una decisione del Consiglio (decisione (UE) 2017/477 del 3 marzo 2017) relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi, la Corte di giustizia (sentenza 4 settembre 2018, C-244/17, Commissione c. Consiglio) ha affermato che, come accade per la decisione riguardante la conclusione di un accordo internazionale da parte dell’Unione, una decisione con la quale il Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, ai sensi dell’art. 218, par. 9, TFUE ed esclusivamente inerente la PESC deve, in linea di principio, essere adottata all’unanimità, ai sensi dell’art. 218, par. 8, secondo comma, TFUE. Tuttavia, se tale decisione comprende più componenti o persegue più finalità, alcune delle quali rientrano nell’ambito della PESC, la regola di voto applicabile per la sua adozione deve essere determinata in relazione alla sua finalità o componente principale o preponderante. Pertanto, se la finalità o la componente principale o preponderante della decisione rientra in un settore per il quale l’unanimità non è richiesta per l’adozione di un atto dell’Unione, tale decisione deve, a norma dell’art. 218, par. 8, primo comma, TFUE, essere adottata a maggioranza qualificata.