Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

12/07/2018 - La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto di un cittadino di un paese terzo, partner stabile di un cittadino dell’Unione, di entrare e soggiornare nello Stato membro di origine di questo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Su rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) del Regno Unito la Corte di giustizia si è pronunciata sull’ingresso e soggiorno del cittadino di un paese terzo, partner di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di origine di questo, nel quale tale cittadino faccia ritorno dopo un periodo di soggiorno in altro Stato membro. Nella sua sentenza del 12 luglio 2018 (C-89/17, Secretary of State for the Home Department c. Rozanne Banger), la Corte ha prima di tutto ricordato che, sebbene la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla libera circolazione disciplini unicamente le modalità di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui abbia la cittadinanza, la sua giurisprudenza è nel senso che, in alcuni casi, cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, possono vedersi riconosciuto un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino abbia la cittadinanza sulla base dell’articolo 21 TFUE, perché quest’ultimo potrebbe essere dissuaso dall’avvalersi della libertà di circolazione riconosciutagli dal Trattato se non avesse la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare sviluppata o consolidata, con detto cittadino di un paese terzo, nel corso di un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, in una situazione come quella in esame, l’art. 21 TFUE va interpretato, in analogia con la suddetta direttiva, nel senso che esso obbliga lo Stato di cui un cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un titolo di soggiorno al partner, cittadino di un paese terzo, con il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile, quando detto cittadino dell’Unione abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione e faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi. Ciò non significa che questo Stato sia obbligato a riconoscere un diritto di ingresso e di soggiorno in favore del partner in questione, ma che l’eventuale provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione al soggiorno deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente, deve essere motivato e deve poter essere impugnato dinanzi a un giudice.