Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/06/2018 - Secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell'Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 5 giugno 2018 nella causa C-673/16 (Relu Adrian Coman e a. c. Inspectoratul General pentru Imigrări e a.), originata da un rinvio pregiudiziale della Curtea Constituţională(Corte costituzionale) rumena, la Corte di giustizia ha affermato che il rifiuto di uno Stato membro di concedere il diritto di soggiorno sul suo territorio al coniuge, cittadino di un paese terzo, di un suo cittadino dello stesso sesso, è contrario al diritto dell’Unione, e in particolare all’art. 21 TFUE.

La Corte ha ritenuto, infatti, che tale rifiuto è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di detto cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò comporterebbe che la libertà di circolazione varierebbe da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ad ogni modo, secondo la Corte, l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di paese terzo, un matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo non pregiudica l’istituto del matrimonio in tale primo Stato membro. In particolare, tale obbligo non impone a detto Stato membro di prevedere, nella sua normativa nazionale, l’istituto del matrimonio omosessuale. Inoltre, un simile obbligo di riconoscimento ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE non attenta all’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

La Corte ricorda infine che una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dal momento che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare è garantito all’art. 7 della Carta, la Corte rileva che anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione.