argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Sulla base di un rinvio pregiudiziale operato dalla Supreme Court del Regno Unito, che le chiedeva se un cittadino di un Paese terzo, che presenta i postumi di torture inflitte nel suo Paese di origine ma che non rischia più di subirvi tali trattamenti in caso di ritorno, possa beneficiare della protezione sussidiaria per il motivo che le sue patologie psicologiche non potranno essere adeguatamente trattate dal sistema sanitario di tale Paese, la Corte di giustizia ha affermato (24 aprile 2018, causa C-353/16, MP c. Secretary of State for Home Department) che, secondo il diritto dell’Unione, una persona che abbia subito in passato atti di tortura perpetrati dalle autorità del suo Paese di origine ma che non corre più un rischio siffatto in caso di ritorno in detto Paese, non beneficia, per tale solo motivo, della protezione sussidiaria.
Tuttavia, la Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretata nel senso che l’allontanamento di un cittadino extra UE che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave costituisce un trattamento inumano e degradante, qualora tale allontanamento comporti il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute. Di conseguenza, il giudice nazionale deve verificare, alla luce di tutti gli elementi d’informazione attuali e pertinenti, se, nel caso di specie, l’interessato possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi in passato dalle autorità di tale Paese.