argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nella sua sentenza del 17 aprile 2018 nelle cause riunite C-316/16 (B c. Land Baden-Württemberg) e C-424/16 (Secretary of State for the Home Department c. Franco Vomero), la Corte di giustizia ha dichiarato che un cittadino dell’Unione soggiornante in uno Stato membro diverso dal proprio beneficia del livello di protezione rafforzato contro l’allontanamento previsto dalla direttiva 2004/38in caso di soggiorno decennale nello Stato ospitante, solo qualora soddisfi preventivamente la condizione per la concessione del beneficio della protezione di livello inferiore, ossia quella di disporre di un diritto di soggiorno permanente al termine di un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni in tale Stato membro
Quanto al metodo di calcolo di questo periodo corrispondente “ai precedenti dieci anni”, la Corte ha ritenuto che esso debba essere calcolato a ritroso e che siffatto periodo, in linea di principio, deve essere continuativo. A quest’ultimo proposito essa ha precisato che il fatto che l’interessato sia stato posto in stato di detenzione nello Stato membro ospitante non rompa automaticamente i legami di integrazione che detta persona ha creato con lo Stato di cui trattasi e, pertanto, che non lo privi automaticamente della protezione rafforzata. Tuttavia, secondo la Corte, la valutazione complessiva della situazione dell’interessato deve tener conto della forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l’interessato fosse posto in stato di detenzione, nonché della natura del reato, delle circostanze in cui è stato commesso e della condotta dell’interessato durante il periodo di detenzione.