argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi su rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania), la Corte di giustizia ha affermato (sentenza 17 aprile 2018, cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17, Helga Krüsemann e a. c. TUIfly GmbH) che l’art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», suscettibili di esonerare la compagnia aerea interessata dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri impostogli dal regolamento di cui sopra.