Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/04/2018 - Ad avviso della Corte di giustizia, uno «sciopero selvaggio» del personale di volo a seguito dell'annuncio a sorpresa di una ristrutturazione non costituisce una «circostanza eccezionale» che consenta alla compagnia aerea di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria ad essa incombente in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi su rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania), la Corte di giustizia ha affermato (sentenza 17 aprile 2018, cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17, Helga Krüsemann e a. c. TUIfly GmbH) che l’art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», suscettibili di esonerare la compagnia aerea interessata dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri impostogli dal regolamento di cui sopra.