argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 20 marzo 2018, la Corte ha reso tre importanti sentenze in materia di ne bis in idem, precisando i contorni del divieto consacrato all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (la “Carta”).
In primo luogo, nella causa Menci (C-524/15), la Corte ha esaminato la compatibitibilità di una normativa italiana, che permette di avviare un procedimento penale per omesso versamento dell’IVA a carico di una persona, che è già stata destinataria di una sanzione amministrativa definitiva per i medesimi fatti, con il ne bis in idem.
La Corte ha giudicato che tale cumulo di procedimenti e di sanzioni costituisce una limitazione al diritto consacrato all’art. 50 della Carta, ma che tale limitazione può essere giustificata sulla base dell’art. 52, paragrafo 1, della stessa. In tale contesto, essa ha rilevato che la normativa italiana in questione persegue la finalità di interesse generale di assicurare la riscossione integrale dell’IVA. Inoltre, tale normativa prevede, in maniera chiara e precisa, in quali circostanze l’omesso versamento dell’IVA può costituire oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni. Infine, detta normativa è articolata in modo da garantire che tale cumulo non ecceda quanto strettamente necessario ai fini della realizzazione della finalità di interesse generale da essea perseguita.
In secondo luogo, nella causa Garlsson Real Estate (C-537/16), la Corte ha esaminato la compatibilità di una normativa italiana che consente di celebrare un procedimento relativo a una sanzione amministrativa per manipolazione del mercato nei confronti di una persona che è già stata condannata in via definitiva per gli stessi fatti, con il ne bis in idem. La Corte ha anzitutto rilevato che tale normativa pone in essere una limitazione del diritto ex art. 50 della Carta. Dopodiché, essa ha giudicato che una siffatta limitazione non può essere giustificata sulla base dell’art. 52, par. 1, della Carta. Difatti, nei limiti in cui la condanna penale pronunciata in via definitiva è di per sè idonea a reprimere il reato di manipolazione dei mercati in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, tale cumulo di procedimenti e di sanzioni eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di tutelare l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.
In ultimo luogo, nella causa Di Puma (C-596/16 e C-597/16), la Corte ha esaminato se l’art. 14, par. 1, della dir. 2003/6 del PE e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (la “dir. 2003/6”), letto alla luce dell’art. 50 della Carta, osti a una normativa italiana in forza della quale un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa non può essere proseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione che ha statuito che i fatti che possono costituire una violazione della normativa sugli abusi di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato avviato il procedimento in parola, non sussistevano.
La Corte ha ricordato che la cit. disposizione della dir. 2003/6 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del divieto di abuso di informazioni privilegiate. Tale obbligo presuppone però che le autorità nazionali competenti abbiamo anzitutto accertato i fatti che dimostrano l’esistenza di un’operazione che violi detto divieto. Orbene, nella specie manca tale presupposto essenziale, dato che una sentenza penale definitiva ha stabilito che gli elementi costitutivi del reato di abuso di informazioni privilegiate non sussistevano.
Per quanto attiene al ne bis in idem, la Corte ha ricordato che il divieto di cui all’art. 50 della Carta non si limita alla situazione in cui l’interessato sia stato oggetto di una condanna penale, ma si estende anche a quella in cui lo stesso sia stato definitivamente assolto. Pertanto, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, la prosecuzione di un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, fondata sui medesimi fatti, costituirebbe una limitazione del diritto garantito dall’art. 50 della Carta.