argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In data 27 febbraio 2018, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale nella causa C-266/16, Western Sahara Campaign UK, proposto dalla High Court of Justice (Alta Corte di giustizia, Inghilterra e Galles), vertente sulla validità dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e il Marocco, del protocollo tra l’UE e il Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca, e del reg. (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo del 2013, nella parte in cui istituiscono e attuano lo sfruttamento, da parte dell’UE e del Marocco, delle risorse biologiche marine del Sahara occidentale. Questo rinvio (causa C-266/16) segue la sentenza del 21 dicembre 2016, causa C-104/16 P, nella quale la Corte ha già dichiarato che gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l’UE e il Marocco non sono applicabili al Sahara occidentale. In tale contesto, la Corte non si era però pronunciata sull’accordo di pesca.
Nella sentenza del 27 febbraio, la Corte ha in primo luogo chiarito di essere competente a pronunciarsi sia nell’ambito di un ricorso per annullamento sia in quello di una domanda di pronuncia pregiudiziale, a valutare se un accordo internazionale concluso dall’Unione sia compatibile con i trattati, e con le norme di diritto internazionale che, conformemente agli stessi, vincolano l’Unione.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il quesito di validità formulato dal giudice del rinvio parte dall’ipotesi che l’accordo di partenariato e il protocollo del 2013 consentano lo sfruttamento delle risorse originarie delle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, secondo la Corte, tale premessa non trova riscontro nelle disposizioni degli atti internazionali in parola. In particolare, dopo un attento esame degli accordi internazionali in parola, la Corte ha giudicato che le disposizioni relative all’ambito di applicazione territoriale di tali accordi, interpretate alla luce delle regole pertinenti di diritto internazionale, indicano che essi non si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.
La Corte non ha dunque ritenuto necessario pronunciarsi sulla validità dell’accordo di partenariato e del protocollo del 2013.