argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: perizia spicologica - orientamento sessuale
Il 25 gennaio 2018, la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale C-473/16, F., proposto dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), con riguardo all’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”) e dell’art. 4 della dir. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Il procedimento principale riguarda una decisione con la quale l’autorità ungherese competente ha rifiutato una domanda di asilo proposta dal sig. F., a sostegno della quale egli aveva addotto il timore di subire persecuzioni nel paese di origine a causa della sua omosessualità. L’autorità ha motivato il rifiuto sulla base di una perizia psicologica, che ha messo in dubbio l’orientamento sessuale del sig. F. Quest’ultimo fa valere dinanzi al giudice del rinvio che i test svolti nell’ambito di tale perizia hanno violato i suoi diritti e non sono idonei a stabilire il suo orientamento sessuale. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’art. 4 della dir. 2011/95, interpretato alla luce della Carta, osti a che un’autorità nazionale disponga una siffatta perizia.
La Corte ha affermato che, in linea di principio, detto articolo non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia volta ad accertare l’orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti garantiti dalla Carta, e detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni di tale perizia.
Ciò premesso, la Corte ha però ritenuto che la perizia svolta nella specie non rispetti i diritti stabiliti dalla Carta. In particolare, la Corte ha in primo luogo chiarito che tale perizia costituisce un’ingerenza nel diritto alla vita privata del richiedente (art. 7 della Carta). Il richiedente, infatti, si trova costretto ad accettare di sottoporvisi, dato che in caso contrario la sua domanda sarebbe rifiutata.
In secondo luogo, la Corte ha giudicato che i test proiettivi della personalità svolti nel contesto di tale perizia non appaiono idonei a determinare con certezza l’orientamento sessuale del richiedente, e implicano un’interferenza grave nella sua intimità.
Per questi ed altri motivi, la Corte ha stabilito che la restrizione del diritto alla vita privata conseguente a tale perizia è incompatibile con il diritto dell’Unione.