Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/01/2018 - La Corte conferma che il sig. Schrems può adire le corti del paese nel quale è domiciliato con un ricorso nei confronti di Facebook, ma solo con riguardo alla violazione dei diritti derivanti dall'utilizzo del suo account

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 25 gennaio 2018, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nella causa C-498/16, Schrems. Tale domanda verte sull’interpretazione del reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire la nozione di “consumatore” prevista agli artt. 15 e 16 del regolamento in parola, i quali dispongono che, in deroga ai criteri di competenza giurisdizionali ordinari, i consumatori possono proporre una causa contro l’altra parte del contratto dinanzi ai giudici del luogo in cui essi sono domiciliati.

In tale contesto, il giudice a quo si chiede se il sig. Schrems – che è domiciliato in Austria e dispone di vari account Facebook – possa ritenersi un “consumatore” ai sensi delle citate disposizioni del reg. 44/2001, al fine di radicare la competenza a sindacare sul suo ricorso contro Facebook Ireland Ltd dinanzi alle corti austriache. A tal proposito, la Corte suprema austriaca sottolinea la circostanza che nell’ambito del ricorso il sig. Schrems invoca sia la violazione di diritti propri, derivanti dall’utilizzo del suo account Facebook, sia la violazione di diritti a lui ceduti da altri consumatori domiciliati nel suo stesso o in altri Stati membri, nonché in alcuni paesi terzi.

Per quanto attiene alla nozione di “consumatore” ai sensi dell’art. 15 del reg. 44/2001, la Corte ha affermato che un utilizzatore di servizi di una rete sociale digitale – come Facebook – può invocare la qualità di “consumatore” soltanto se fa un uso essenzialmente non professionale di tali servizi. Per contro, detta nozione prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui la persona interessata dispone nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, così come dal suo eventuale impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi di altri utilizzatori. Ne consegue che un utilizzatore di Facebook non perde la qualità di “consumatore” ai sensi del cit. art. 15, allorché pubblichi libri, tenga conferenze, gestisca siti Internet, raccolga donazioni e si faccia cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di farli valere in giudizio.

Ciò precisato, la Corte ha però stabilito che l’art. 16, par. 1, del reg. n. 44/2001 non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche quelli ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.