Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/01/2018 - Sentenza Piotrowski: chiarimenti sul motivo di non esecuzione del mandato di arresto europeo relativo ai minori che non possono essere ritenuti penalmente responsabili

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 23 gennaio 2018, la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale C-367/16, Piotrowski, proposto dalla hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles), con riferimento all’interpretazione dell’art. 3, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Tale disposizione prevede che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione rifiuti di eseguire il mandato di arresto europeo (“MAE”) qualora la persona interessata non possa essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato.

Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una persona che non abbia raggiunto la maggiore età – ma sia passibile di responsabilità penale – in base alla legislazione dello Stato membro di esecuzione possa essere oggetto di un MAE. Inoltre, detto giudice si chiede se la valutazione svolta nel contesto del cit. art. 3, par. 3, richieda un esame concreto della situazione nella quale si trova l’interessato.

La Corte ha in primo luogo chiarito che il motivo di non esecuzione previsto dalla cit. disposizione della decisione quadro non si applica a tutti i soggetti che, in virtù della normativa in vigore nello Stato membro di esecuzione del MAE, siano considerati dei “minori”. Difatti, rientrano in tale eccezione soltanto coloro che non hanno raggiunto l’età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all’origine del mandato. Ciò va verificato alla luce del diritto dello Stato membro di esecuzione.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che, per rifiutare l’esecuzione di un MAE sulla base del cit. art. 3, par. 3, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve accertarsi unicamente che il minore non abbia raggiunto l’età minima per essere penalmente perseguito o condannato in forza del diritto di tale Stato. Detta autorità deve invece astenersi dallo svolgere un esame concreto della situazione di tale minore, sulla base di ulteriori elementi.