argomento: Normativa - Unione Europea
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Ai sensi del suo art. 27 è divenuto applicabile dal 16 febbraio 2019 il regolamento (UE) 2016/1191del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Attualmente i cittadini che si spostano o vivono in un altro Stato membro devono chiedere l'apposizione di un timbro per dimostrare l'autenticità dei propri documenti pubblici (ad esempio, un certificato di nascita, di matrimonio o di morte). A norma del nuovo regolamento, quando si presenteranno documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro, non sarà più necessario alcun timbro di autenticazione e, di conseguenza, verranno meno anche le relative procedure burocratiche. In base alle nuove norme, inoltre, i cittadini non saranno più tenuti a fornire in molti casi una traduzione giurata ufficiale del loro documento pubblico.
L’art. 2 del regolamento fornisce l’elenco dei documenti pubblici interessati da tale semplificazione. Essi sono quelli relativi all’accertamento di: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata), scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza e assenza di precedenti penali.