argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: matrimonio - Stato terzo - cittadino UE
L’11 gennaio 2018, l’avv. generale Wathelet ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea Constituţională (Corte costituzionale, Romania) nella causa C-673/16, Coman, vertente sull’interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2004/38/CE del PE e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Con le sue domande il giudice del rinvio chiede alla Corte chiarimenti con riguardo, segnatamente, alla nozione di “coniuge” di cui all’art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva in parola. Detto giudice si domanda, in sostanza, se il sig. Hamilton, cittadino statunitense, sposato a Bruxelles con il sig. Coman, cittadino rumeno, possa invocare le disposizioni della direttiva 2004/38 per ottenere un diritto di soggiorno derivato in Romania. La controversia trae infatti origine dal rifiuto delle autorità competenti rumene di riconoscere siffatto diritto di soggiorno, a motivo che il sig. Coman e il sig. Hamilton appartengono allo stesso sesso.
L’avv. generale ha anzitutto precisato che il sig. Hamilton non può invocare nei confronti della Romania le disposizioni della direttiva 2004/38, dato che suo marito è un cittadino rumeno, e che tale direttiva non può essere invocata nei confronti dello Stato di cui quest’ultimo dispone la cittadinanza. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 2004/38 possono essere applicate per analogia alla situazione del sig. Hamilton, sulla base dell’art. 21, par. 1, TFUE.
Ciò premesso, l’avv. generale ha chiarito che la nozione di “coniuge” di cui all’art. 2, par. 2, lett. a) della direttiva è una nozione giuridica autonoma di diritto dell’Unione. Essa non può dunque essere definita attraverso un rinvio alle legislazioni degli Stati membri.
L’avv. generale Wathelet ha perciò interpretato tale disposizione alle luce del suo tenore letterale, del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/38. A tale riguardo, egli ha segnatamente affermato che l’evoluzione del contesto sociale europeo – testimoniata dal numero via via crescente di Stati membri che autorizzano i matrimoni omosessuali – e l’obiettivo della direttiva – agevolare la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, indipendentemente dal loro orientamento sessuale – impongono di interpretare la parola “coniuge”, contenuta nella disposizione sopra citata della direttiva 2004/38, nel senso che essa ricomprende sia i coniugi di sesso diverso, sia quelli dello stesso sesso.
L’avv. generale ha dunque concluso che detta nozione di “coniuge” si applica a un cittadino di uno Stato terzo sposato con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, così che detto cittadino di uno Stato terzo possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro nel quale risiede insieme al suo coniuge.