Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/01/2018 - Secondo l'avvocato generale Wathelet l'accordo di pesca concluso tra l'UE e il Marocco è invalido perché non rispetta i diritti del popolo del Sahara occidentale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 10 gennaio 2018, l’avv. generale Wathelet si è pronunciato sul rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (Alta Corte di giustizia, Inghilterra e Galles) vertente sulla validità dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e il Marocco, del protocollo tra l’UE e il Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca, e del reg. (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo del 2013, nella parte in cui istituiscono e attuano lo sfruttamento, da parte dell’UE e del Marocco, delle risorse biologiche marine del Sahara occidentale. Questo rinvio (causa C-266/16) segue la sentenza del 21 dicembre 2016, causa C-104/16 P, nella quale la Corte ha già dichiarato che gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l’UE e il Marocco non sono applicabili al Sahara occidentale. In tale contesto, la Corte non si era però pronunciata sull’accordo di pesca.

Dinanzi al giudice del rinvio, la Western Sahara Campaign fa valere l’illegittimità di tali atti, rilevando, da un lato, che l’Unione non poteva concludere un accordo con il Marocco che fosse applicabile al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti; dall’altro, a voler supporre che essa potesse, quod non, concludere un siffatto accordo, esso sarebbe contrario all’art. 3, par. 5, TUE, e a varie regole e principi di diritto pubblico internazionale.

Nelle sue conclusioni l’avv. generale Wathelet ha rilevato, anzitutto, che la Western Sahara Campaign ha diritto d’invocare il diritto all’autodeterminazione, il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali e altre norme imperative di diritto pubblico internazionale per contestare la legittimità degli accordi in questione.

Nel merito, l’avv. generale ha poi affermato che gli atti contestati, applicabili al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti in quanto soggetti alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco, violano l’obbligo dell’Unione di rispettare il diritto del popolo di tale territorio all’autodeterminazione nonché il suo obbligo di non riconoscere una situazione illecita derivante dalla violazione di tale diritto e di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione. Inoltre, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale, gli atti contestati non prevedono le garanzie necessarie per assicurare che tale sfruttamento avvenga a beneficio del popolo di tale territorio.