Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/12/2017 - Sentenza Spagna c. Consiglio: la Corte fornisce chiarimenti sulla nozione di atto di esecuzione ai sensi dell’art. 291, par. 2, TFUE, e sulla ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale prevista dall'art. 51, 1° c., dello Statuto

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In data 20 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata sul ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna contro la decisione d’esecuzione (UE) 2015/1289 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che impone un’ammenda a detto Stato membro per manipolazione dei dati sul suo disavanzo pubblico (la “decisione impugnata”). Nella decisione impugnata, il Consiglio ha rilevato che, nel mese di marzo 2012, la Spagna aveva fornito ad Eurostat un’errata rappresentazione dei dati relativi alla comunità autonoma di Valencia e gli ha imposto circa 18 milioni di euro di ammenda.

Il ricorso della Spagna sollevava una questione delicata riguardante la ripartizione delle competenze della Corte e del Tribunale a pronunciarsi su ricorsi diretti. Da un lato, secondo il Consiglio e la Commissione, la decisione impugnata sarebbe un atto di esecuzione ai sensi dell’art. 291, par. 2, TFUE, sicché essa sarebbe riconducibile alla competenza del Tribunale conformemente all’art. 51, 1° comma, lett. a), dello Statuto della Corte. Dall’altro, secondo la ricorrente, detta decisione non può essere considerata come un atto di esecuzione, dato che essa non risponde all’esigenza di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento sulla base del quale è stata adottata, ma a quella di sanzionare uno Stato membro che abbia manipolato i dati relativi al suo disavanzo. Essa rientrerebbe dunque nella competenza della Corte ai sensi della citata disposizione dello Statuto.

La Corte ha in primo luogo osservato che il ricorso in questione è stato proposto da uno Stato membro avverso un atto del Consiglio. Pertanto, esso ricade nella competenza della Corte, salvo nell’ipotesi in cui si stabilisca che la decisione impugnata costituisce un atto di esecuzione ai sensi dell’art. 291, par. 2, TFUE.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che l’art. 291, par. 2, TFUE, non costituisce l’unica disposizione che conferisca al Consiglio una competenza di esecuzione. Difatti, tale competenza può essere conferita da altre disposizioni di diritto primario, ovvero da delle disposizioni di diritto derivato. Nella specie, la decisione impugnata, dal momento che accerta l’esistenza di un’infrazione e infligge una sanzione al suo autore in applicazione dei poteri conferiti al Consiglio dall’art. 8, par. 1, del reg. n. 1173/2011, deve essere considerata alla stregua di un atto adottato nell’esercizio di una competenza di esecuzione.

Ciò precisato, la Corte ha però verificato se un atto di tal genere fosse assimilabile ad uno adottato sulla base dell’art. 291, par. 2, TFUE, ai fini di determinare la competenza a ricevere il ricorso in questione. A tal fine, la Corte ha osservato che l’art. 291, par. 2, TFUE comprende solo gli atti giuridicamente vincolanti che si prestino, in principio, ad essere adottati da parte degli Stati membri, ma che, per un determinato motivo, debbano essere adottati direttamente dall’Unione. Orbene, non è questo il caso degli atti che, come la decisione impugnata, siano adottati da parte del Consiglio sulla base di un regolamento per esigenze sanzionatorie. Infatti, tali atti non potrebbero, nemmeno in principio, essere adotatti da uno Stato membro.

Ne consegue che una decisione come la decisione impugnata non può essere considerata come adottata nell’esercizio di una competenza di esecuzione, conferita al Consiglio conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, in applicazione dell’art. 51, 1° comma, lett. a), dello Stauto della Corte, la competenza a ricevere un ricorso avverso una siffatta decisione spetta alla Corte e non al Tribunale.

Per il resto, la Corte ha poi rigettato, in quanto infondati, i quattro motivi invocati dalla Spagna a sostegno del suo ricorso.