Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/12/2017 - La Corte chiarisce il rapporto tra il giudizio incidentale di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale, ed esclude l’incompatibilità della normativa italiana in materia di gioco online: sentenza Global Starnet

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In data 20 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato (causa C-322/16, Global Starnet) vertente sull’interpretazione dell’art. 267, par. 3, TFUE, dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 26, 49, 56 e 63 TFUE. Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’obbligo di rinvio ex art. 267, par. 3, TFUE si applichi ad una giurisdizione di ultima istanza che nutre dei dubbi con riguardo all’interpretazione di disposizioni di diritto dell’Unione, allorché essa abbia già investito la Corte costituzionale dello Stato membro in cui si trova di una questione vertente sulla costituzionalità delle norme corrispondenti di diritto nazionale, e quest’ultima si sia pronunciata a tale proposito. In secondo luogo, il Consiglio di Stato si domanda se il principio del legittimo affidamento e le libertà fondamentali ostino ad una normativa nazionale che imponga a dei soggetti concessionari nel settore della gestione del gioco online nuove condizioni di esercizio della loro attività che non erano previste nell’originaria convenzione di concessione.

Per quanto attiene alla portata dell’obbligo di rinvio, la Corte ha ribadito che il sistema di cooperazione instaurato dall’art. 267 TFUE e il principio del primato impongono che un giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, anche in seguito ad una pronuncia incidentale di legittimità costituzionale, un quesito pregiudiziale. Pertanto, nella specie, il fatto che la Corte costituzionale si sia pronunciata su delle norme di diritto nazionale, che il giudice del rinvio ritiene siano corrispondenti alle disposizioni di diritto dell’Unione con riferimento alle quali egli nutre dei dubbi, non lo esime dall’obbligo di rinvio.

Ciò chiarito, la Corte ha escluso che la normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale sia incompatibile con le varie disposizioni di diritto dell’Unione citate dal giudice del rinvio. Da un lato, un operatore economico, quale un concessionario del gioco online, non può invocare il principio del legittimo affidamento per fondare la pretesa che non intervengano modifiche delle condizioni previste nella convenzione di concessione. (Sebbene, precisa la Corte, spetti al giudice nazionale verificare che il legislatore abbia previsto un periodo transitorio sufficientemente lungo per permettere a un tale operatore di adeguarsi alle modifiche.) Dall’altro, se è vero che la normativa nazionale in parola può rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali previste agli artt. 49 e 56 TFUE, tali eventuali restrizioni sembrano idonee a perseguire, in modo proporzionato ed appropriato, degli obiettivi di interesse generale, circostanza che spetta però al giudice a quoverificare.