argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In data 12 dicembre 2017, l’avv. generale Bobek ha presentato le sue conclusioni nella causa Regno del Belgio c. Commissione (C-16/16 P), nella quale la Corte è chiamata a pronunciarsi su un’impugnazione diretta contro un’ordinanza del Tribunale (T-721/14, 27 ottobre 2015) che ha dichiarato irricevibile il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della raccomandazione 2014/478/UEsui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo online. Questa raccomandazione unisce aspetti attinenti alla tutela dei consumatori nel settore dei giochi d’azzardo online e alle comunicazioni commerciali responsabili relative a tali servizi, indicando dei principi per realizzare un elevato livello di protezione di tali consumatori ed invitando gli Stati membri a definire delle norme sulle informazioni da fornire ai consumatori in tale contesto. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha escluso la citata raccomandazione dal novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 263 TFUE. In particolare, detto giudice ha affermato che, tenuto conto del testo, del contenuto e del contesto della raccomandazione in questione, si deve ritenere che essa non esplichi né sia destinata ad esplicare effetti giuridici vincolanti, e non possa dunque essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 263 TFUE.
Nelle sue conclusioni, l’avv. generale Bobek sottolinea che nell’ordinanza impugnata il Tribunale si è fondato sulla premessa che, secondo la giurisprudenza, la possibilità di un controllo giurisdizionale ai sensi dell’art. 263 TFUE dipenda dal fatto che essi abbiano “effetti giuridici vincolanti”, criterio che, a suo avviso, porrebbe una serie di problemi allorché esso sia applicato a delle raccomandazioni. Difatti, tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto in quello degli Stati membri, questo tipo di atti è idoneo a produrre degli effetti giuridici, sebbene essi non siano “vincolanti”.
Così, dopo aver descritto l’evoluzione storica della giurisprudenza in materia, l’avv. generale propone di ridefinire i criteri ivi stabiliti, stabilendo che rientrano nel novero degli atti impugnabili tutti quelli che “producono effetti giuridici”, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano o meno “vincolanti”. A suo parere, occorre valutare, in sostanza, l’idoneità dell’atto ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari, alla luce, segnatamente, di tre fattori: la natura definitiva o finalizzata dell’atto in questione; la precisione degli obblighi in esso contenuti; e la previsione in tale atto di meccanismi di controllo del suo rispetto.
Ciò premesso, l’avv. generale volge la sua attenzione alla raccomandazione controversa, osservando che essa è un atto definitivo, che contiene delle disposizioni precise e degli “inviti” molto particolareggiati con riguardo alla vigilanza della sua attuazione da parte degli Stati membri e delle Istituzioni. Alla luce di questi e di altri elementi, l’avv. generale conclude che il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione degli effetti giuridici della raccomandazione di cui trattasi, e ha quindi erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento.