argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 21 novembre 2017, l’avvocato generale Bot ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale C-191/16, Pisciotti, proposto dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino, Germania) con riferimento all’interpretazione dell’art. 18, par. 1, TFUE. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale disposizione – che codifica il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità – debba essere interpretata nel senso che vieta ad uno Stato membro di riservare un trattamento “privilegiato” ai propri cittadini nel contesto di una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo. In particolare, il giudice nutre dei dubbi sulla compatibilità dell’art. 16, par. 2, della Legge fondamentale tedesca – secondo il quale “nessun cittadino tedesco può essere estradato all’estero” – con il citato divieto. Detto giudice si domanda, inoltre, a quali condizioni un cittadino italiano che è stato estradato da parte delle autorità tedesche possa invocare un’eventuale violazione di tale divieto nell’ambito di un ricorso volto ad accertare la responsabilità dello Stato tedesco per violazione del diritto UE.
L’avvocato generale Bot ha rilevato anzitutto che la Germania era tenuta a rispettare, nell’ambito della valutazione della richiesta di estradizione del sig. Pisciotti, il divieto di discriminazione previsto dall’art. 18 TFUE. Procedendo all’estradizione del ricorrente a principale, la Germania ha inoltre posto in essere una restrizione del diritto alla libera circolazione di cui gode il sig. Pisciotti in forza dell’art. 21 TFUE.
Nel caso di specie detta restrizione può però essere giustificata in ragione dell’obiettivo di evitare l’impunità del ricorrente a principale. A tal proposito l’avvocato generale Bot ha evidenziato che non vi erano misure alternative capaci di perseguire questo stesso risultato. In particolare, le autorità tedesche non potevano, sulla base del diritto nazionale, esercitare esse stesse l’azione penale nei confronti del sig. Pisciotti per i reati da egli asseritamente commessi.
Infine, l’avvocato generale Bot ha precisato che la Germania non era tenuta a informare preventivamente l’Italia, in quanto Stato membro di origine del sig. Pisciotti, prima di accettare la richiesta di estradizione. Difatti, se è vero che la Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza l’esistenza di un tale obbligo, essa l’ha fatto alla luce di circostanze fattuali specifiche (in particolare, l’assenza di un accordo di estradizione tra l’Unione e lo Stato terzo interessato) che non ricorrono nel caso di specie.