Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/11/2017 - Sentenza Maio Marques da Rosa: il riposo settimanale di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, non deve necessariamente essere concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In data 9 novembre 2017, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale C-306/16, Maio Marques da Rosa, proposto dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), vertente segnatamente sull’interpretazione dell’art. 5 della dir. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dell’art. 5 della dir. 2003/88/CE del PE e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Il giudice del rinvio si domanda, in sostanza, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono che il periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore cui un lavoratore ha diritto sia concesso al più tardi il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi.

La Corte ha risposto negativamente.

A tal proposito, la Corte ha segnatamente rilevato che l’art. 5 della dir. 2003/88 – il quale riprende, in termini sostanzialmente identici, l’art. 5 della dir. 93/104 e dispone che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici “per ogni periodo di 7 giorni” di un periodo minimo ininterrotto di riposo di un determinato numero di ore – non precisa il momento in cui il periodo di risposo deve essere concesso, lasciando dunque gli Stati membri liberi di definirlo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la citata dir. è finalizzata a proteggere la sicurezza dei lavoratori, concedendo una certa flessibilità nell’attuazione delle sue disposizioni da parte dei datori di lavoro. Così, ad es., essa prevede delle deroghe specifiche con riguardo alle attività di lavoro a turni e per quelle caratterizzate della necessità di garantire la continuità del servizio.

La Corte ha pertanto giudicato che l’art. 5 della dir. 93/104, nonché l’art. 5, primo c., della dir. 2003/88 devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.