Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/01/2016 - Affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato. Sentenza della Corte di giustizia nel caso CASTA e a.

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: servizi di trasporto sanitario

Il 28 gennaio 2016 la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi, con la sentenza relativa al caso Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e altri / Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) e Regione Piemonte (causa C-50/14), sull’affidamento di servizi di fornitura di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato.

Già in una sentenza del 29 novembre 2007, relativa al caso Commissione c. Italia e Regione Toscana(causa C-119/06), la Corte aveva infatti considerato non conformi al diritto europeo gli accordi quadro toscani per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario. In una successiva sentenza dell’11 dicembre 2014 sul caso Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a. / San Lorenzo Soc. coop. sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus (caso C-113/13), la Corte aveva invece stabilito che gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività di tali associazioni contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Con la pronuncia attuale la Corte viene ora a dichiarare che è conforme ai Trattati una normativa nazionale che consenta alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività di tali associazioni contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Di conseguenza essa ha specificato che la mancanza di obblighi di pubblicità implica che le autorità pubbliche che ricorrono ad associazioni di volontariato non siano tenute, ai sensi del diritto dell’Unione, a procedere a una comparazione delle proposte di vari organismi di volontariato.

La Corte ha inoltre stabilito che qualora uno Stato membro che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi tali associazioni a esercitare attività commerciali, deve fissare i limiti entro i quali dette attività possano essere svolte e che ne garantiscano la marginalità rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, nonché il sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato.