argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 28 gennaio 2016 nel caso Rosanna Laezza (causa C-375/14), la Corte di giustizia ha chiarito che gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.