argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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La sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016 nel caso Sebat Ince (causa C-336/14), ha stabilito che l’art. 56 TFUE osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive di un operatore privato per conto di un altro operatore privato sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, allorché l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’intermediazione di scommessesportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione.
L’articolo osta altresì all’applicazione di sanzioni nel caso in cui un operatore privato possa ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, è assoggettato all’obbligo di notifica previsto dalla suddetta direttiva qualora contenga regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della stessa, di modo che la violazione dell’obbligo comporta l’inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell’ambito di un procedimento penale. Anche nel caso in cui la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto, e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso, tale obbligo non viene meno.
Infine, la Corte ha precisato che il citato art. 56 TFUE osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro se ricorrono due condizioni: che il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni, se e in quanto il giudice del rinvio constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; e che nonostante l’entrata in vigore di una norma nazionale che consente il rilascio di concessioni ad operatori privati, le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sull’organizzazione e sull’intermediazione delle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.